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1.6 Prevenzione degli infortuniGli allestitori sono tenuti a far sì che tutte le modifiche e le aggiunte da loro apportate siano conformi alle leggi e alle direttive in vigore, alla normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, alle regole di sicurezza generali e alle disposizioni in materia impartite dalla compagnia assicuratrice. Con riserva di eventuali errori e modifiche dovute ad aggiornamenti tecnici. Per líattualit‡ delle direttive sugli allestimenti fa fede esclusivamente la versione elettronica di tali direttive.
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