3.19 Dispositivo di protezione laterale

Ai sensi della direttiva UE 89/297/CEE e del § 32 c del codice stradale tedesco (STVZO), nella Repubblica Federale Tedesca è necessario montare dispositivi di protezione laterale nei veicoli con una massa complessiva ammessa superiore a 3.5 t e in cui i componenti principali della carrozzeria hanno un'altezza dal terreno superiore a 500 mm. Sono esclusi da tale regolamento le motrici per semirimorchio, le macchine da lavoro e i veicoli speciali in cui la presenza di un dispositivo di protezione laterale renda impossibile l'esecuzione del campo d'impiego previsto.

Tutti i modelli Crafter 50 5,0t con cassone sono dotati di serie di dispositivi di protezione laterale. Nei modelli Crafter autotelaio (a cabina semplice o doppia senza cassone) non è montato alcun dispositivo di protezione laterale. I dispositivi di protezione laterale devono essere realizzati e installati dall'allestitore in funzione del tipo di allestimento e in conformità alla direttiva UE pertinente.

Per il montaggio successivo dei dispositivi di protezione laterale vale quanto segue:

  • Il montaggio di componenti come ad es. portabatteria, serbatoi dell'aria compressa, serbatoi del carburante, luci, riflettori, ruote di scorta e cassette degli attrezzi è consentito solamente se vengono rispettate le distanze prescritte. Non è consentito fissare tubi dei freni, tubazioni pneumatiche o idrauliche o altri componenti sul dispositivo di protezione laterale.
  • Il funzionamento e l'accessibilità di qualsiasi gruppo installato sul veicolo non devono essere limitati.
Con riserva di eventuali errori e modifiche dovute ad aggiornamenti tecnici. Per líattualit‡ delle direttive sugli allestimenti fa fede esclusivamente la versione elettronica di tali direttive.August 2007

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