1.6. Prevenzione degli infortuni

Gli allestitori sono tenuti a far sì che tutte le modifiche e le aggiunte da loro apportate siano conformi alle leggi e alle direttive in vigore, alla normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, alle regole di sicurezza generali e alle disposizioni in materia impartite dalla compagnia assicuratrice.

Al fine di escludere ogni fonte di rischio, si deve fare ricorso a tutte le risorse tecniche a disposizione.

Rispettare le leggi, le direttive e le norme di omologazione.

L’allestitore e/o il produttore dei componenti applicati sono responsabili sul piano legale del rispetto di tali leggi e prescrizioni.

Per informazioni relative al traffico merci a fini commerciali nella Repubblica Federale Tedesca rivolgersi a:

Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltung
Fachausschuss "Verkehr"
Sachgebiet "Fahrzeuge"

Ottenser Hauptstraße 54
D-22765 Hamburg

Homepage: www.bg-verkehr.de
E-Mail: info@bg-verkehr.deinfo@bgf.de

 

Con riserva di eventuali errori e modifiche dovute ad aggiornamenti tecnici. Per líattualit‡ delle direttive sugli allestimenti fa fede esclusivamente la versione elettronica di tali direttive.September 2010

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